Effettivi massimi
In virtù dell’articolo 46 LAgr, il Consiglio federale stabilisce gli effettivi massimi di ogni azienda per l'allevamento e l'ingrasso dei suini, la detenzione di ovaiole, l'ingrasso dei polli, dei tacchini e dei vitelli. In tal modo si mira a tutelare le aziende familiari vincolate al suolo. In caso di superamento delle soglie stabilite, l’azienda deve pagare una tassa su ogni animale in eccesso. L'ammontare delle tasse è stabilito in modo tale che la detenzione di animali in eccesso non risulti economicamente vantaggiosa. Nell’anno oggetto del rapporto sono stati svolti diversi controlli a questo proposito, irrogando le rispettive sanzioni.
L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può autorizzare, previa richiesta, effettivi più elevati. Possono inoltrare una richiesta di autorizzazione:
le aziende che forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche (PER) senza cedere concime aziendale a terzi;
le aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti della trasformazione del latte e di derrate alimentari nell'interesse pubblico; che coprono almeno il 25 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione del latte o almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico con sottoprodotti di derrate alimentari non provenienti dalla trasformazione del latte;
le aziende sperimentali nonché le stazioni di ricerca della Confederazione.
Nel 2014, hanno usufruito di una simile autorizzazione 25 aziende che foraggiavano suini con sottoprodotti della trasformazione del latte e di derrate alimentari, 10 aziende che adempivano la PER e spandevano i concimi aziendali sulle proprie superfici e 2 aziende per attività sperimentali e di ricerca.
Fabian Zwahlen, UFAG, Settore Prodotti animali e allevamento, fabian.zwahlen@blw.admin.ch
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